Toccare il cielo con un dito? Si può!

Articolo del 13-02-2024
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Avere sempre più luce ed aria, poter contemplare un panorama mozzafiato: spesso sono questi i motivi per i quali i proprietari degli ultimi piani degli edifici intendono “sopraelevarsi”.

In materia condominiale, con il termine “sopralevazione” si indicano tutti gli intereventi di nuova costruzione che si eseguono sopra l’ultimo piano o sopra il lastrico solare esistente, aggiungendo uno o più piani in altezza.

Qualora vi sia un proprietario esclusivo della copertura dell’edificio condominiale, è a quest’ultimo che spetta il diritto di sopraelevare, anche se non possiede altre proprietà nel condominio.

È possibile sopraelevare nel rispetto dei limiti posti dall’art. 1127 c.c., salvo che non sia diversamente previsto dal regolamento, dal rogito, dal contratto di acquisto e sempre che la nuova costruzione non crei alcun pregiudizio alla staticità e al decoro dello stabile.

Qualora vengano rispettati tutti i limiti previsti dalla legge non si ritiene necessario, in linea di principio, chiedere ed ottenere il consenso degli altri condomini alla sopraelevazione o alla cessione del diritto di superficie al fine di sopraelevare.

Il recentissimo orientamento della giurisprudenza (Cass. n°7563 del 18 marzo 2019), infatti, ha confermato che il proprietario dell’unità immobiliare sita all’ultimo piano, avendo acquistato la proprietà dell’intero lastrico solare, acquisisce anche la potenzialità edilizia con il relativo diritto di sopraelevazione.

La Suprema Corte ha, poi, confermato il principio secondo cui il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso: quello di dare un tetto all’edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo.

Resta, infine, salvo l’obbligo di colui che fa la sopraelevazione di corrispondere agli altri condòmini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante.