Come nominare o revocare un amministratore di condominio?

Articolo del 13-02-2024
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La scelta dell’amministratore è un’impresa delicata e importante per l’intera compagine condominiale.
Di seguito suggeriamo alcuni tra i requisiti più importanti da tenere in debita considerazione per la scelta dell’amministratore: il titolo di studio, i tempi di chiusura della gestione entro i termini di legge, la redazione di uno stato patrimoniale chiaro e preciso, il numero delle morosità presenti nel condominio, le ore di presenza in studio e, da non sottovalutare, la durata dell’assemblea: l’amministratore esperto sa gestire bene e con polso l’assemblea.

L’art. 1129 c.c. stabilisce che, quando i condòmini sono più di otto, la nomina dell’amministratore è fatta dall’assemblea o, in mancanza, dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini, o ancora, dall’amministratore dimissionario.

L’amministratore viene nominato con un quorum minimo di 500/1000 e la maggioranza degli intervenuti e, con il medesimo quorum, può essere revocato in sede assembleare.

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum legale, ma l’amministratore venga ugualmente nominato, la delibera è impugnabile entro 30 giorni dalla data della delibera per i dissenzienti e astenuti e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti, previa mediazione.

Se l’amministratore, tuttavia, si accorge tempestivamente dell’errore, può riconvocare l’assemblea e sanare la precedente delibera assumendo il quorum legale corretto.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata dall’assemblea in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo.

Oltre alla più comune revoca assembleare, il Legislatore ha contemplato anche l’ipotesi di revoca giudiziaria, richiesta su ricorso di ciascun condòmino, qualora l’amministratore si sia “macchiato” di gravi irregolarità.

In particolare, l’art. 1129 XII comma contempla un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di “grave irregolarità” che possono determinare la revoca giudiziale quali: l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro il temine di legge (180 giorni dalla chiusura della gestione), la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente, la gestione secondo modalità che possono dare origine a confusione tra il patrimonio dell’amministratore e quello del condominio, l’aver acconsentito alla cancellazione di un debito, la mancata o non corretta tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro verbali assemblee, di nomina e revoca amministratore.

Il Tribunale, in camera di consiglio, sentito l’amministratore e il/i condòmino/i ricorrente/i, emette un decreto di accoglimento o rigetto avverso il quale è possibile fare reclamo nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notifica.

In caso di accoglimento della domanda di revoca, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Resta pacifico il fatto che l’amministratore revocato dal Giudice non possa più essere nominato nuovamente dall’assemblea, senza tuttavia, che la Legge precisi un limite temporale entro il quale tale nomina non deve avvenire.